Il fatto ha dell’assurdo e si inserisce a pieno titolo nel repertorio dei “classici all’italiana”!
Con nota n. 8014 del 15.10.12, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, in relazione ad una possibile ipotesi di danno erariale, invita il Sindaco ed il Segretario Generale alla “costituzione in mora dei presunti responsabili che si identificano nel personale che nel periodo 01.01.2007/31.12.2011 ha svolto funzioni Dirigenziali o di concetto nell’ambito del Settore o Ufficio Comunale preposto alla gestione di tutte le pratiche edilizie ed alla quantificazione del contributo di concessione”. Secondo la Procura, i Tecnici comunali, nel periodo indicato, non avrebbero aggiornato gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione all’atto del rilascio dei permessi di costruire, cagionando un danno alle casse comunali per €.951.282,25.
Ma lo scarica barile è uno sport molto praticato, ed allora “l’Ufficio nell’ambito delle proprie competenze ha ripreso l’istruttoria delle pratiche edilizie nel lasso di tempo suindicato al fine di verificare e adeguare il valore degli oneri”. Risultato: i presunti responsabili scaricano sui cittadini il costo del danno erariale che arriva a superare, pro capite, financo la decina di migliaia di euro.
Ma c’è di più.
La nota della Procura Regionale presso la Corte dei Conti descrive gli introiti come “non più definitivamente accertabili”, invece l’Ufficio richiede -in via retroattiva- le somme dovute per l’adeguamento dei detti oneri. D’altro canto, nel permesso edilizio rilasciato al richiedente, che ha corrisposto quanto quantificato dal Tecnico Comunale, non vi è alcuna clausola che riservi la facoltà al Comune di determinare ulteriori somme a conguaglio con efficacia retroattiva!
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell’art. 16 DPR 380/2001 <la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire> e <la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio>, i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio; a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere, facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.
Insomma, le colpe sono degli altri ma a pagare sono sempre i cittadini!!!
Tricase, 24 gennaio 2013.
Il Capo Gruppo Consiliare di Minoranza
Avv.Nunzio Dell’Abate
N.B. Ecco i link per consultare gli atti:
http://www.nunziodellabate.it/pdf/18gen/nota_CortedeiConti_oneri.pdf
http://www.nunziodellabate.it/pdf/18gen/nota_Sindaco_oneri.pdf
http://www.nunziodellabate.it/pdf/18gen/determina_oneri.pdf