Il compianto poeta di Lucugnano e la comunità salentina non meritano questo stillicidio
Ora il Presidente Gabellone venga in Consiglio e risponda alla nostra interrogazione.
Un'intera comunità vuol sapere una volta per tutte...
I sottoscritti Consiglieri provinciali,
-in data 3.10.14 la Provincia di Lecce, in esecuzione della delibera del Consiglio Provinciale n.32 del 9.6.14 <Concessione di valorizzazione e utilizzazione ai fini economici di porzioni dei complessi architettonici “Circolo Cittadino” di Lecce e “Palazzo Comi” di Lucugnano> e dell’atto del Responsabile del Servizio n.158 del 28.8.14 <Determinazione a contrarre>, pubblicava il bando di gara per l’affidamento a terzi della concessione di servizi per la valorizzazione e la gestione trentennale dei due immobili;
-tra le attività, consentite al concessionario dal “Disciplinare dei patti e delle condizioni”, veniva indicata anche la “ristorazione/caffetteria;
-entro il termine stabilito giungevano n°4 manifestazioni d’interesse, tutte ammesse alla fase successiva;
-in data 23.6.15, le ditte venivano invitate a presentare l’offerta progettuale vincolante;
-solo due ditte protocollavano, nei termini, l’offerta;
-con determinazione dirigenziale n.206 del 2.11.15 veniva nominata la Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute;
-solo in data 7.10.15 con nota prot.n.60743, la Provincia di Lecce richiedeva, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia nonché alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi Taranto, l’autorizzazione alla concessione degli immobili in argomento, dichiarati di interesse culturale con D.D.R. del 19.12.07 e ai sensi della L.1089/39;
-entrambi gli Enti richiesti, pur autorizzando la concessione dei suddetti plessi architettonici, dettavano diverse prescrizioni stringenti tra le quali in particolare: “non si ritiene ammissibile l’attività di ristorazione poiché comporterebbe degli adeguamenti dell’immobile non compatibili con le esigenze di tutela”;
- in seguito alle precisazioni al riguardo predisposte il 30/12/2015 dal Servizio Edilizia e Patrimonio dell’Ente, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto rispondeva: “in relazione alla prescrizione introdotta al punto n.4 delle citate autorizzazioni e relativa all’attività di ristorazione.…, l’indicazione di ammissibilità della suddetta attività resta subordinata alla presentazione di uno specifico progetto di recupero e valorizzazione degli immobili”;
-nella seduta consiliare del 21.12.15 la S.V., in merito alla concessione oggetto della presente interrogazione, affermava “…assicuro che la vicenda è sotto la massima attenzione rispetto anche al parere della Sovrintendenza, quindi l’ufficio della Direzione Generale…sta valutando l’intera situazione rispetto alle singole specificità”;
-il 10 maggio u.s. il Consiglio Regionale della Puglia approvava la legge n° 9/2016 di riforma del sistema di governo regionale e territoriale con cui disponeva, all’art. 2 comma 1 lett. b), che le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche sono oggetto di trasferimento alla Regione e, al successivo comma 3, che tali funzioni vengono esercitate anche mediante forme di avvalimento e convenzione con la Città metropolitana di Bari e con le Province;
-siffatto dettato legislativo veniva positivamente commentato anche dal Sottosegretario al MIBACT, in occasione di una sua visita istituzionale a Lecce;
-in data 25 maggio u.s. la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata, in riferimento alla concessione a privati di Palazzo Comi, richiedeva alla Provincia di Lecce di conoscere quali fossero le modalità per assicurare la tutela del patrimonio bibliografico e archivistico conservato nel prestigioso immobile, in assenza di precisazioni al riguardo nel bando;
-la S.V., sempre nel corso della riunione consiliare del 21.12.15, dichiarava “Su questo è evidente che c’è la massima attenzione perché da un lato non si vuole sprecare una opportunità di recupero e valorizzazione di beni e di messa in fruizione e dall’altro assolutamente né contenziosi con soggetti esterni all’ente Provincia né possibilità di contravvenire a norme, a leggi e quant’altro”;
1.quali sono le decisioni che la S.V. intende assumere in merito;
2.se la S.V., in coerenza con quanto dichiarato all’assise consiliare, non ritenga opportuno, a questo punto, revocare in autotutela -come consentito dal bando- l’intero procedimento per evitare lunghi e dispendiosi contenziosi sia con i concorrenti, sia con gli Enti preposti alla tutela e vigilanza del patrimonio culturale e sia infine con la Regione, cui ora compete per legge ogni competenza;
3.se la S.V. non ritenga questa situazione di stallo e di contestuale frizione con la comunità locale dannosa per l’immagine e la struttura stessa del palazzo del compianto poeta di Lucugnano.