Lo sconcerto!
La Giunta Comunale di Tricase, con delibera n.174 del 26.07.13, ha affidato direttamente al DICAR del Politecnico di Bari l’incarico di consulenza per la redazione del DPP -documento programmatico preliminare- per il PUG -piano urbanistico generale- dietro il corrispettivo di €.40.000+iva.
Per poter procedere in tal modo, la Giunta ha modificato la delibera G.C. n.144 del 12.05.11, adottata dalla passata amministrazione, che conteneva l’indirizzo al dirigente del Settore Assetto del Territorio di individuare ed incaricare, nelle forme di legge e quindi anche nel rispetto dell’evidenza pubblica, <i professionisti esterni altamente specializzati ritenuti indispensabili, cui affidare la consulenza>.
L’illegittimità!
Siffatto incarico è illegittimo perché conferito in violazione della normativa sugli appalti pubblici.
La natura pubblica del soggetto beneficiario, infatti, non esclude l’illegittimità della procedura adottata. Si tratta, in sostanza, dell’affidamento diretto di un rilevante incarico di quasi 50.000 euro, di certo il più importante per l’intuibile portata degli interessi economici in gioco nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico di un Comune di quasi ventimila abitanti, conferito da un organo incompetente (la Giunta) in violazione del principio di evidenza pubblica.
Il D.Lgs. n.163 del 2006 -codice dei contratti pubblici- riconosce la deroga al principio dell’evidenza pubblica esclusivamente in caso di lavori di importo inferiore a quarantamila euro (qui trattasi di appalto di servizi e per di giunta non inferiore) e comunque sempre e solo da parte del Responsabile del procedimento (mai dalla Giunta Comunale, come avvenuto a Tricase).
La certa illegittimità di siffatta procedura è stata già più volte censurata, da ultimo anche dal TAR Lecce con sentenza n.1791/10 che, nell’annullare gli atti relativi ad un precedente identico e sovrapponibile riguardante il PUG del Comune di Lecce, ha evidenziato come <sia prevalente, se non esclusiva, l’attività diretta alla prestazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica attinenti all’architettura e, in particolare, all’urbanistica -cfr. categoria 12 dell’allegato IIA del decreto legislativo n.163/2006-. Servizi che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del ridetto codice degli appalti, sono espressamente sottoposti alle disposizioni in esso contenute e, in primo luogo, ai principi dell’evidenza pubblica>. Pertanto, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, mai la Giunta Comunale avrebbe potuto legalmente attribuire tale incarico non fosse altro perché la materia è di esclusiva competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, cosi come mai l’organo politico avrebbe potuto ingerirsi nella gestione, scegliere direttamente il soggetto contraente e determinarne il corrispettivo, vertendo in materia di appalti pubblici (in tal senso la recente sentenza Consiglio di Stato n.1775 del 27.03.13).
Il dubbio inquietante!
Fa specie la circostanza che vede tale revirement promosso -in piena estate!- dall’attuale Giunta Comunale, presieduta dall’Ing. Antonio G. Coppola, che concentra su di sé, ad un tempo, lo status di Sindaco della Città, di ingegnere libero professionista dal 1981, di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in aspettativa per mandato elettorale, di consulente, progettista e direttore dei lavori di grossi soggetti economici e imprenditoriali locali.
Cosa si nasconde dietro l’adozione di tale atto illegittimo? E’ solo una illegittimità casuale? O c’è dell’altro?
Tricase, 6 ottobre 2013.
Il Capo Gruppo di Opposizione
Nunzio Dell’Abate